Cessione del Quinto e licenziamento: cosa succede alla rata
Risposta breve: se il rapporto di lavoro si interrompe, la trattenuta in busta paga si ferma. Il debito residuo viene ridotto o chiuso con il TFR, che è vincolato a garanzia. Se il TFR non basta, interviene la polizza rischio impiego, che paga l’istituto ma può poi rivalersi sul lavoratore. Il debito, quindi, non viene cancellato.
Cosa succede con il licenziamento
Quando il datore di lavoro chiude il rapporto, smette di trattenere la rata e comunica la cessazione all’istituto. A quel punto:
- TFR: la parte di TFR vincolata al prestito viene versata all’istituto per ridurre o estinguere il debito residuo.
- Polizza rischio impiego: se il TFR non copre tutto, l’istituto chiede l’intervento della compagnia assicurativa, obbligatoria per legge (D.P.R. 180/1950).
- Rivalsa: la compagnia che ha pagato può chiedere al lavoratore la restituzione di quanto versato. Per questo è importante non ignorare le comunicazioni dell’istituto o della compagnia.
Se trovi un nuovo lavoro
Se il debito non è stato chiuso, l’istituto può notificare il contratto al nuovo datore di lavoro e la trattenuta riprende sul nuovo stipendio, sempre entro il limite di un quinto del netto. Spesso è la soluzione più semplice per evitare contenziosi con la compagnia assicurativa.
Dimissioni volontarie
La copertura per perdita dell’impiego riguarda in genere la perdita involontaria del lavoro. In caso di dimissioni volontarie è quindi normale che la polizza non intervenga: il TFR viene usato per ridurre il debito e l’eventuale parte residua resta da pagare, per esempio con la ripresa della trattenuta presso il nuovo datore di lavoro. Prima di dare le dimissioni conviene chiedere all’istituto il conteggio estintivo aggiornato.
NASpI e periodi senza stipendio
La cessione è legata allo stipendio: durante la disoccupazione la trattenuta non prosegue automaticamente sulla NASpI. In questa fase è importante restare in contatto con l’istituto per concordare come gestire il debito residuo non coperto da TFR e polizza.
Cambio di lavoro senza interruzione
Se passi da un’azienda all’altra senza periodi di disoccupazione, la situazione è più semplice: l’istituto notifica la cessione al nuovo datore di lavoro. Il TFR maturato presso il vecchio datore può essere trattenuto a garanzia secondo quanto previsto dal contratto.
Domande frequenti
Se vengo licenziato devo ancora pagare la Cessione del Quinto?
Il debito resta, ma viene ridotto con il TFR ed eventualmente pagato all’istituto dalla polizza rischio impiego. La compagnia può poi chiederti la restituzione di quanto ha pagato.
La polizza copre anche il licenziamento per giusta causa?
Dipende dalle condizioni della polizza: alcune coperture escludono o limitano i casi di licenziamento per giusta causa. Verifica il set informativo consegnato alla firma.
Cosa succede se vado in pensione prima della fine del piano?
In molti casi la cessione può proseguire sulla pensione, con una nuova notifica all’ente pensionistico. Le modalità dipendono dal tipo di rapporto (pubblico o privato) e dal contratto.
Approfondimenti: Cessione del Quinto in busta paga · Cessione del Quinto in caso di morte · Cessione del Quinto dello stipendio
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